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Lo statuto

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Statuto dell’Associazione “Il Volo”

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

  1. È costituita, l’associazione denominata: “IL VOLO APS” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L’acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
  2. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
  3. L’associazione ha sede legale nel Comune di MILANO e la sua durata è illimitata.
  4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2

FINALITÀ

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
  • promuovere il benessere delle persone disabili, la loro integrazione all’interno della società e il miglioramento della loro qualità di vita;
  • favorire l’integrazione tra soggetti diversamente abili e non;
  • rendere l’incontro con la diversità uno stimolo educativo e di crescita personale e sociale, al fine di potenziare le reciproche competenze.

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

  1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  2. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  5. In particolare l’associazione si propone di:
  • creare laboratori di tipo musicale, operativo, manipolativo, relazionale per soggetti disabili;
  • realizzare attività ludico-sportivo-ricreative di varia natura tra diversamente abili;
  • promuovere laboratori espressivi e teatrali, spettacoli e rappresentazioni sul territorio con persone disabili;
  • organizzare attività in favore di disabili di stampo ludico e culturale come visite guidate a musei, serate al cinema o campi estivi;
  • attivare percorsi di counseling e orientamento delle famiglie di disabili in diversi ambiti, quali a titolo esemplificativo: legale, psico-pedagogico, di previdenza e piani di protezione per la persona;
  • realizzare incontri di formazione e aggiornamento rivolti ai volontari e alle famiglie dei soggetti disabili finalizzati a mettere in essere interventi integrati, coerenti e personalizzati.
  1. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

  1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

  1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

AMMISSIONE

  1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
  2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
  3. I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del primo statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

  1. L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
  2. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  3. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
  2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
  3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
  4. Ciascun associato ha diritto:
  5. a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  6. b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  7. c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  8. d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  9. e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

  1. Ciascun associato ha il dovere di:
  2. a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  3. b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  4. c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
  2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
  3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
  4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
  5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
  6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

  1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  2. a) l’Assemblea dei soci;
  3. b) il Consiglio Direttivo;
  4. c)il Presidente;
  5. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
  6. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

  1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
  2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
  3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
  4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
  5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
  6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
  1. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  2. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  4. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  5. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;
  6. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  7. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
  8. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  2. a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  3. b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

ART. 14 

VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza in

proprio o per delega della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

  1. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera in proprio o per delega con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci.
  2. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
  3. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  4. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
  6. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
  2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
  4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
  1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  3. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  4. predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
  6. fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
  7. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
  8. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  9. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  10. deliberare in merito all’esclusione di soci;
  11. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  12. eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
  13. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
  14. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  15. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  16. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
  17. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  18. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
  3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
  5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
  6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente
  7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

  1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
  2. Il presidente:
  1. ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  2. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  3. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  5. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
  6. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  7. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  2. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

IL SEGRETARIO

  1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

ART. 20

LIBRI SOCIALI

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. a) il libro degli associati;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  5. d) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione
  6. I libri di cui sopra sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
  7. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  8. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 21

RISORSE ECONOMICHE

  1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
  2. a) quote sociali;
  3. b) contributi pubblici;
  4. c) contributi privati;
  5. d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  6. e) rendite patrimoniali;
  7. f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  8. g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  9. h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
  10. i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  11. j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  12. k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  13. l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22

SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
  4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ART. 24

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
  2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

  1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
  2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.




NON PIU’ IN VIGORE

STATUTO

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

2007

Art. 1 – Costituzione e Sede

E’ costituita l’Associazione denominata “Il Volo” con sede nel Comune di Milano.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L’Associazione non persegue fini di lucro, nè diretto nè indiretto. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 28/96 e la Legge 383/00.

Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione denominata “Il Volo” persegue il benessere delle persone disabili, la loro integrazione all’interno della società ed il miglioramento della qualità della vita. L’Associazione si propone di realizzare attività di vario tipo che siano rivolte all’integrazione tra soggetti diversamente abili e non, in un contesto all’interno del quale le competenze di ciascuno vengano finalizzate al potenziamento delle competenze dell’altro al fine di rendere l’incontro con la diversità uno stimolo educativo e di crescita sia sul piano personale e sociale.

In particolare l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

– realizzare laboratori di vario genere (espressivo, teatrale, musicale, operativo, manipolativo, relazionale, informatico) rivolti ad alunni disabili e non, di scuole comprese tra quella dell’infanzia e quella secondaria di secondo grado;
– realizzare attività di tutoring nei confronti dei soggetti disabili, all’interno di percorsi formativi volti all’inserimento nel mondo del lavoro, al fine di sviluppare l’autonomia e la consapevolezza delle proprie capacità;
– proporre alle famiglie di soggetti disabili, momenti che favoriscano l’incontro tra realtà simili e la condivisione di ansie e aspettative comuni in uno spazio-tempo che possa rispondere anche alle esigenze ludiche dei bambini/ragazzi (uscite sul territorio, visite guidate, mostre, musei, cinema, teatro, viaggi,…);
– realizzare attività di supporto per le famiglie di disabili, quali percorsi di counselling e attività di orientamento in diversi ambiti (legale, medico, psico-pedagogico, di previdenza e piani di protezione per la persona);
– svolgere attività di formazione-aggiornamento rivolte agli operatori, ai volontari e alle famiglie dei soggetti disabili finalizzate ad interventi integrati, coerenti e personalizzati;
– realizzare una mappatura dei servizi, disservizi (abbattimento delle barriere architettoniche) e delle opportunità del territorio offerte a soggetti disabili.

L’Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni e assumere figure professionali specializzate al fine di perseguire gli scopi sopra indicati.
L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – I Soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
Il numero dei soci è illimitato.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

Art.4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:
– Decesso;
– Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
– Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
– Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva dalla presentazione del ricorso.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:
– osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
– versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
– svolgere le attività preventivamente concordate;
– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto di:
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
– partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
– proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
– discutere e approvare i rendiconti economici;
– eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 – Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo.
– Il Presidente.
– Il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.

L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
– eleggere il Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
– eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).
– deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
– approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell’anno sociale successivo;
– ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
– fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
– deliberare su eventuali regolamenti interni;
– deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell’associazione.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3(tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall’Assemblea ordinaria.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
– esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
– deliberare circa l’ammissione dei soci;
– deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
– presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.10 – Collegio dei Garanti

L’Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:
– ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
– giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 11 – Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
– i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
– contributi, erogazioni e lasciti diversi;
– fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– proventi derivanti dal proprio patrimonio;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– entrate derivanti da convenzioni;
– quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
– ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 12 – Il Bilancio

L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 – Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
A norma dell’art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, alla L 383/00, al Codice Civile.

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